Art. 1
In vigore dal 24 gen 2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
1. Il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All' della legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2016»;
b) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni»;
c) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2016».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 gennaio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-01-22;9#art-1