Art. 74
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221
In vigore dal 2 feb 2016
Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilità e tutela degli usi civici
1. Ai fini della gestione e dello sviluppo sostenibile del territorio e delle opere pubbliche o di pubblica utilità nonchè della corretta gestione e tutela degli usi civici, all' (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico».
Note all':
Si riporta il testo dell', del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla presente legge:
". Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari. - 1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.
1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico.
2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.
3. I beni descritti dagli della legge 27 maggio 1929, n. 810, non possono essere espropriati se non vi è il previo accordo con la Santa Sede.
4. Gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati se non per gravi ragioni previo accordo:
a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;
b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;
c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate;
d) con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico;
e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;
f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l'organo responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa;
g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge.
5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce."
Storico versioni
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