Art. 41

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221

In vigore dal 2 feb 2016
Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici 1. All', comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per uso domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli , per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vità in attuazione delle 'Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivantì (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)"». Note all': Si riporta il testo dell' del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2014, n. 73, S.O., come modificato dalla presente legge: ". Disposizioni transitorie e finali. - 1. Sino all'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare degli statuti dei sistemi collettivi già esistenti ed operanti, tenuti all'adeguamento ai sensi dell', comma 6, i sistemi collettivi continuano ad operare secondo le modalità previgenti. 2. Sino all'adozione del decreto ministeriale di cui all', comma 1, la garanzia può assumere la forma dell'adesione del produttore ad uno dei sistemi collettivi esistenti. 3. Il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, avviene secondo le modalità definite agli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1, fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente già definita in conformità alle disposizioni di cui all', comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per uso domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli , per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geo-localizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vità in attuazione delle 'Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivantì (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012). Per la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successivi decreti e delibere attuativi, al fine di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli fotovoltaici, il Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La somma trattenuta, determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, viene restituita al detentore, laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti dal presente decreto, oppure qualora, a seguito di fornitura di un nuovo pannello, la responsabilità ricada sul produttore. In caso contrario il GSE provvede direttamente, utilizzando gli importi trattenuti. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE definisce il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici. 4. Le prescrizioni di cui all' diventano vincolanti per i produttori dopo 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 5. Le modalità di finanziamento previste agli articoli 23, comma 2, e 24, comma 2, anche ai fini di quanto disposto dall', comma 2, lettera b), e dall', comma 1, lettera e), si intendono riferite al termine indicato nell', comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 dell', ai fini dell'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i RAEE gestiti nell'ambito delle operazioni di recupero indicate nell'Allegato 1, sub allegato 1 del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, con le tipologie n. 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.16, 5.19, 6.2, 7.20 e 13.20, la comunicazione di inizio attività contiene l'indicazione delle misure adottate per garantire il trattamento adeguato ai sensi dell', nonchè il rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite agli Allegati VII e VIII e dei requisiti necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'Allegato V."
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