Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 10 gen 2016
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 464 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2015-12-07;217#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo