Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 24 dic 2015
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2015-12-07;205#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanita' -- Ufficio regionale per l'Europa -- concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo