Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 28 nov 2015
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2015-11-26;188#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in) — Testo vigente | Portale Normativo