Art. 4
Clausola di invarianza
In vigore dal 19 dic 2015
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all', ad esclusione dell'articolo II, paragrafo 1, lettera d, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo V dell'Accordo di cui all', si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Storico versioni
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