Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 17 dic 2015
1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all', non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all', l'Agenzia spaziale italiana è autorizzata a farsi carico degli oneri derivanti da eventuali imposte doganali o tasse di qualsiasi tipo, nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei programmi oggetto della cooperazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-11-16;197#art-3