Art. 6
LEGGE 7 agosto 2015, n. 124
In vigore dal 28 ago 2015
Autotutela amministrativa
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'-nonies»;
b) all':
1) al comma 1, la parola: «denuncia» è sostituita dalla seguente: «segnalazione»;
2) il comma 2 è abrogato;
c) all'articolo 21-quater, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'-nonies.»;
d) all'-nonies:
1) al comma 1, dopo le parole: «entro un termine ragionevole» sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell',»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonchè delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
2. All' della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 136 è abrogato.
Note all':
Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241, vedasi nelle note all'.
Per il testo dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge, vedasi nelle Note all'.
Si riporta il testo dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:
«. (Disposizioni sanzionatorie) - 1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. (Abrogato).
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli .».
Si riporta il testo dell'articolo 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:
«Art. 21-quater. (Efficacia ed esecutività del provvedimento) - 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonchè ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'-nonies.».
Per il testo dell'-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge, vedasi nelle Note all'.
Il testo del comma 136 dell' della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) , abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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