Art. 22

LEGGE 7 agosto 2015, n. 124

In vigore dal 28 ago 2015
Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Note all': La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
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LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 (Art. 22 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.) — Testo vigente | Portale Normativo