Art. 9

LEGGE 29 luglio 2015, n. 115

In vigore dal 1 gen 2016
Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso». Procedura di infrazione n. 2012/4094 1. Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 50, comma 2: 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.»; 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo, per l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui al primo periodo decorre dal 30 giugno 2016 .»; 3) il secondo periodo è soppresso; b) l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016 . 2. Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici, come definiti dall'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, stipulati entro il 31 dicembre 2015, continua ad applicarsi la disciplina dell'articolo 51 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, e successive modificazioni. Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 31 dicembre 2015 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo nazionale di garanzia previsto dal citato articolo 51 del codice di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, e successive modificazioni, la cui gestione liquidatoria è assicurata dall'amministrazione competente.
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