Art. 21
LEGGE 29 luglio 2015, n. 115
In vigore dal 18 ago 2015
Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi. Procedura di infrazione n. 2014/2006
1. Il comma 3 dell' della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività».
2. I commi 1-bis e 1-ter dell' del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati.
Note all':
Il comma 3 dell' della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, come modificato dalla presente legge, così recita:
" (Cattura temporanea e inanellamento). - (Omissis).
3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.
(Omissis).".
I commi 1-bis e 1-ter dell' del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), abrogati dalla presente legge, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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