Art. 1 (commi 201-212)

In vigore dal 1 gen 2026
201. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 202. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica. 203. Per l'anno 2015 il Fondo relativo alle spese di funzionamento della Scuola nazionale dell'amministrazione, iscritto nel bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta allo stanziamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è incrementato di 1 milione di euro per l'espletamento della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica. 204. Agli oneri derivanti dai commi 25, 26, 39, 55, ultimo periodo, 62, 86, 94, 123, 125, 126, 132, 134, 135, 141, 144, 158, 176, 177, 201, 202 e 203, pari complessivamente a 1.012 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.924,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.947,437 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.986,277 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.021,867 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dai commi 150 e 151, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 22.937.000 euro per l'anno 2023, a 61.777.000 euro per l'anno 2024 e a 97.367.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) quanto a euro 12 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296. 205. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 204, pari a 178.956.700 euro per l'anno 2015, 338.135.700 euro per l'anno 2016, 379.003.500 euro per l'anno 2017, 419.923.410 euro per l'anno 2018, 466.808.650 euro per l'anno 2019, 479.925.100 euro per l'anno 2020, 370.049.800 euro per l'anno 2021, 350.029.000 euro per l'anno 2022, 368.399.000 euro per l'anno 2023, 351.818.000 euro per l'anno 2024 e 293.754.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 206. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui al comma 132. Gli eventuali risparmi rispetto alle previsioni contenute nella presente legge connesse all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 95 a 105, accertati nell'esercizio finanziario 2015 con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle verifiche effettuate dal comitato di cui al primo periodo, sono destinati nel medesimo anno all'incremento del Fondo di cui al comma 202. 207. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 206, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 208. Ai componenti del comitato di cui al comma 206 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. 209. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico. 210. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 211. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. 212. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'articolo

  • La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 369) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2016".
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 22 novembre - 21 dicembre 2016, n. 284 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 1, comma 153, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione che provvede alla ripartizione delle risorse sia adottato sentita la Conferenza unificata" e "dell'art. 1, comma 181, lettera e), n. 1.3), della legge n. 107 del 2015".
  • La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 376) che il fondo di cui al comma 132 del presente articolo "e' rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019".
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 6 dicembre 2017, n. 251 (in G.U. 1ª s.s. 13/12/2017, n. 50) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 110, ultimo periodo.
  • Il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97, ha disposto (con l'art. 4, comma 3-ter) che "Le disposizioni di cui ai predetti commi continuano ad applicarsi alle procedure il cui specifico concorso, di cui al comma 155 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015, sia stato gia' bandito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
  • La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 729) che "Ai fini di cui al comma 728, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 793) che "Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di 26.120.448 euro per l'anno 2021, di 9.399.448 euro per l'anno 2022, di 36.947.448 euro per l'anno 2023, di 38.231.448 euro per l'anno 2024, di 52.253.448 euro per l'anno 2025, di 54.665.448 euro per l'anno 2026, di 88.478.448 euro per l'anno 2027 e di 85.478.448 euro annui a decorrere dal 2028".
  • Il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, ha disposto (con l'art. 1, comma 18-quinquies) che "Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di euro 7,11 milioni per l'anno 2020 e di euro 2,77 milioni annui a decorrere dall'anno 2022".
  • La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 256) che "Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della medesima legge e' incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 257) che "Per favorire l'innovazione digitale nella didattica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di euro 2 milioni per l'anno 2020".
  • Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 120, comma 1) che "Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020".
  • Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "Al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, nonche' di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
  • Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di euro 85 milioni per l'anno 2020".
  • La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 512) che "Al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di euro 8.184.000 annui a decorrere dall'anno 2021". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 961) che "Il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinati alla realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilita'".
  • Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che al fine di consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attivita' di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della presente legge e' incrementato per il 2021 di 35 milioni.
  • La L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 1, comma 624) che "il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021".
  • Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e' incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26".
  • Il D.L. 31 maggio 2024, n. 71 ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025.
  • La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha dispsto (con l'art. 1, comma 573) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 828) che "A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' ridotta di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia".
  • Il D.L. 9 settembre 2025, n. 127,convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164, ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, anche per la formazione specifica dei docenti aventi titolo alla nomina a componenti delle commissioni degli esami di maturita'".
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