Trattato
Art. 1
Obbligo di Estradare
In vigore dal 4 lug 2015
Allegato
TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, qui di seguito denominati «Parti Contraenti»;
Desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;
Considerato che, a tal fine, appare necessario abrogare il Trattato per l'Estradizione di Delinquenti sottoscritto tra le Parti Contraenti a Città del Messico il 22 maggio 1899, sostituendolo con altro trattato recante previsioni più aggiornate e complete;
Ritenendo quindi, che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione;
Hanno stabilito quanto segue:
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Obbligo di Estradare
Ciascuna Parte Contraente di comune accordo si impegna ad estradare, in conformità alle disposizioni dei presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emessi a loro carico.
Storico versioni
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