Art. 3
LEGGE 23 dicembre 2014, n. 191
In vigore dal 13 gen 2015
Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «Altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.
3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all' del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo del decreto-legge n. 410 del 1993.
Note all':
- Si riporta il testo dell' del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica), convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513:
". 1. La Società di promozione industriale (SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui all', commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonchè i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408, e dal decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, nonchè per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni caso entro i limiti e secondo le modalità di cui all' del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, nonchè l'entità degli oneri di istruttoria e controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le medesime finalità, la SPI può utilizzare anche ulteriori risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-12-23;191#art-3