Art. 3

Copertura finanziaria

In vigore dal 30 dic 2014
1. Per il finanziamento degli aiuti dell'undicesimo Fondo europeo di sviluppo, previsto ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a), dell'Accordo di cui all' della presente legge, si provvede a valere sulle risorse destinate all'esecuzione degli accordi tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, ai sensi della legge 15 marzo 1986, n. 81, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
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urn:nir:stato:legge:2014-12-10;189#art-3

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