Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 30 ott 2014
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.
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urn:nir:stato:legge:2014-10-17;156#art-1

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