Art. 3

LEGGE 10 ottobre 2014, n. 147

In vigore dal 6 nov 2014
Interpretazione autentica dell', comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 1. L', comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011. 2. Per i lavoratori di cui al comma 1 che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini per i versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011. Note all': - Per il testo dell', comma 194 delle citata legge n.147 del 2013 si veda nelle note all'. - Per il testo dell'art. 6, del citato decreto legislativo n.184 del 1997 si veda nelle note all'. - La citata legge n. 147 del 2013 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.
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