Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 30 ott 2014
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2014-10-03;155#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo