Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 11 ott 2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell' dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.
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urn:nir:stato:legge:2014-09-23;143#art-1

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