Capo II

Art. 4

Modifiche in materia di età minima per l'ammissione al lavoro

In vigore dal 24 ott 2013
Modifiche in materia di età minima per l'ammissione al lavoro 1. All'articolo 119, primo comma, del codice della navigazione, le parole: «quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici anni». 2. Nell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, le parole: «15 anni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 anni».
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urn:nir:stato:legge:2013-09-23;113#art-4

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Modifiche in materia di età minima per l'ammissione al lavoro (Art. 4 Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94<sup>ma</sup> sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo