Capo II
Art. 4
Modifiche in materia di età minima per l'ammissione al lavoro
In vigore dal 24 ott 2013
Modifiche in materia di età minima
per l'ammissione al lavoro
1. All'articolo 119, primo comma, del codice della navigazione, le parole: «quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici anni».
2. Nell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, le parole: «15 anni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 anni».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2013-09-23;113#art-4