Art. 2
LEGGE 27 giugno 2013, n. 77
In vigore dal 2 lug 2013
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 75 della Convenzione stessa.
Storico versioni
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