Accordo›Parte V
Art. 24
Soluzioni delle controversie tra Partecipanti Ufficiali o tra un Partecipante Ufficiale e l'Organizzatore
In vigore dal 26 gen 2013
Soluzioni delle controversie tra Partecipanti Ufficiali o tra un Partecipante Ufficiale e l'Organizzatore
1. Qualsiasi controversia tra un Partecipante Ufficiale e un altro Partecipante Ufficiale o l'Organizzatore sarà risolta nei termini e con le modalità che seguono:
a) qualora la controversia riguardi l'interpretazione del Regolamento Generale, dei Regolamenti Speciali o del contratto di Partecipazione - interpretati alla luce della Convenzione -, questa sarà risolta dallo Steering Committee del Collegio dei Commissari Generali. A tal fine, lo Steering Committee potrà interpellare, se ritenuto opportuno, il Presidente del BIE che, con l'assistenza del Vice-Presidente interessato o del Segretario Generale, esprimerà una raccomandazione. Anche il Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 o l'Organizzatore potrà richiedere la suddetta raccomandazione. La decisione dello Steering Committee è immediatamente applicabile e inappellabile. Nella prima sessione utile, l'Assemblea Generale del BIE renderà pubblica la sua approvazione o meno dell'interpretazione della raccomandazione dello Steering Committee. Tale approvazione costituirà un precedente applicabile ai casi simili. In caso di mancata approvazione, l'Assemblea darà indicazioni sull'interpretazione che avrebbe dovuto essere data;
b) qualora la controversia riguardi prodotti in esposizione lo Steering Committee informerà il Collegio dei Commissari Generali, come previsto al paragrafo 3 dell' della Convenzione;
c) qualora l'a controversia debba essere risolta dal Commissario Generale dell'Expo Milano 2015, garante dell'appropriato svolgimento dell'Esposizione, ciascuna delle parti potrà previamente richiedere il parere dello Steering Comittee;
d) per qualsiasi altra controversia ciascuna delle parti potrà domandare l'arbitrato:
- in prima istanza del solo Commissario Generale dell'Expo Milano 2015;
- in seconda istanza del Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 previa consultazione dello Steering Comittee;
- in terza istanza dello Steering Comittee.
2. La decisione della controversia di cui al paragrafo 1 sarà assunta al livello richiesto dalla parte che sceglie il livello decisionale più elevato.
3. Le risoluzioni delle controversie di cui al paragrafo l dovranno essere prese entro dieci giorni. In caso contrario, la controversia di cui alle lettere a), c) e d) sopramenzionate dovrà essere trasmessa al Collegio dei Commissari Generali, che deciderà entro cinque giorni. Altrimenti, l'istanza della parte che ha dato l'avvio alla controversia sarà considerata infondata.
Storico versioni
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