AccordoParte III

Art. 16

Esenzioni dalle imposte per i Partecipanti Non Ufficiali

In vigore dal 26 gen 2013
Esenzioni dalle imposte per i Partecipanti Non Ufficiali 1. I Partecipanti Non Ufficiali sono esentati, nell'ambito delle attività non commerciali svolte all'interno del proprio spazio espositivo, da ogni imposizione diretta. 2. I fabbricati posseduti dai Partecipanti Non Ufficiali sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria, ove applicabile. L'esenzione si applica per la durata del presente Accordo. 3. Gli atti, transazioni e operazioni finanziarie posti in essere dai Partecipanti Non Ufficiali e relativi ai fabbricati da essi utilizzati ai fini della partecipazione all'Expo Milano 2015 sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale. 4. Per quanto concerne le importazioni definitive o in ammissione temporanea da parte dei Partecipanti Non Ufficiali, di beni connessi con la propria partecipazione all'Expo Milano 2015, ossia necessari alla costruzione, all'allestimento, al mantenimento e al funzionamento del loro spazio espositivo, lo Stato ospitante adotterà misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali. 5. Indipendentemente dal regime che viene adottato, i beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonché ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione Europea. Le autorità italiane effettueranno detti controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative dei Partecipanti Non Ufficiali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2013-01-14;3#art-a-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo