Art. 8
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 10
In vigore dal 16 feb 2013
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 gennaio 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Severino
Note all':
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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