Art. 3

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 233

In vigore dal 18 gen 2013
Accesso ai contributi in favore dell'editoria 1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza dal contributo pubblico in favore dell'editoria, nonchè da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione. 2. Il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell'equo compenso è nullo.
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LEGGE 31 dicembre 2012, n. 233 (Art. 3 Equo compenso nel settore giornalistico.) — Testo vigente | Portale Normativo