Art. 11

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 243

In vigore dal 13 set 2016
Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali 1. Fermo restando quanto previsto dall', comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 2016, N. 164 . 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 2016, N. 164 .
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LEGGE 24 dicembre 2012, n. 243 (Art. 11 Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.) — Testo vigente | Portale Normativo