Art. 11
LEGGE 24 dicembre 2012, n. 243
In vigore dal 13 set 2016
Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali
1. Fermo restando quanto previsto dall', comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge
2.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 2016, N. 164
.
3.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 2016, N. 164
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2012-12-24;243#art-11