Art. 12
LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234
In vigore dal 19 gen 2013
Meccanismo del freno d'emergenza
1. In relazione alle proposte legislative presentate ai sensi degli , secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, colui che rappresenta l'Italia nel Consiglio dell'Unione europea è tenuto a chiedere che la proposta stessa sia sottoposta al Consiglio europeo, ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso.
2. Nei casi previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, colui che rappresenta l'Italia nel Consiglio dell'Unione europea è tenuto ad opporsi ad una decisione per specificati e vitali motivi di politica nazionale ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo motivato in tal senso.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Governo trasmette tempestivamente alle Camere le proposte presentate ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e degli , secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta trasmissione, il Governo può esprimere un voto favorevole sulle proposte anche in mancanza della pronuncia parlamentare.
Note all':
- Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si veda nelle note all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2012-12-24;234#art-12