Parte del›Capo II
Art. 12
Meccanismo del freno d'emergenza
In vigore dal 19 gen 2013
1. In relazione alle proposte legislative presentate ai sensi degli , secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, colui che rappresenta l'Italia nel Consiglio dell'Unione europea è tenuto a chiedere che la proposta stessa sia sottoposta al Consiglio europeo, ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso.
2. Nei casi previsti dall', paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, colui che rappresenta l'Italia nel Consiglio dell'Unione europea è tenuto ad opporsi ad una decisione per specificati e vitali motivi di politica nazionale ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo motivato in tal senso.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Governo trasmette tempestivamente alle Camere le proposte presentate ai sensi dell', paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e degli , secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta trasmissione, il Governo può esprimere un voto favorevole sulle proposte anche in mancanza della pronuncia parlamentare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-12-24;234#art-12