Art. 1
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2012-12-24;231#art-1
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Questa disposizione stabilisce che il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 viene trasformato definitivamente in legge, recependo le modifiche stabilite nel relativo allegato. La norma specifica inoltre che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Viene infine sancito l'obbligo generale di osservare e far osservare il testo come legge dello Stato su tutto il territorio nazionale.
La norma serve a convertire formalmente in legge dello Stato il decreto-legge n. 207 del 2012, introducendo le modifiche approvate dal Parlamento per tutelare salute, ambiente e occupazione negli stabilimenti industriali strategici in crisi.
Si applica a chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le leggi dello Stato, con particolare riferimento agli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale in situazione di crisi.
Uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale che si trova in stato di crisi deve conformarsi alle disposizioni e alle modifiche introdotte dalla legge di conversione a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente legge come legge dello Stato; la legge viene inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
Il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 è stato convertito in legge definitiva accogliendo le modifiche riportate nell'allegato alla legge.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.