Art. 7
LEGGE 24 dicembre 2012, n. 229
In vigore dal 13 gen 2013
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica» nonchè tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2013, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all' del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, al pertinente programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.
Note all':
Si riporta il testo dell' del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 (Disposizioni urgenti per le attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421:
"9. Cooperazione aerospaziale.
1. (omissis)
2. Allo scopo di integrare le finalità e gli obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumerà provvedimenti idonei a realizzare una migliore e più efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca pubbliche del settore aerospaziale. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della L. 31 maggio 1995, n. 233 , è prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
3. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46 , è destinata al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184 , ed è corrisposta con i criteri e le modalità di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
Storico versioni
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