Art. 1 (commi 501-561)

In vigore dal 1 gen 2027
501. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «nella misura del 27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 20 per cento». Resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n. 92 del 2012. 502. Al comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2017». 503. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019». 504. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «in tre rate di pari importo da versare: a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012». 505. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al primo periodo, le parole: «I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di versamento di cui al comma 1 si applica»; e, al secondo periodo, le parole: «su ciascuna rata» sono soppresse. 506. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata: a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212; b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento». 507. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all'1,25 per cento a partire dal 2025.». 508. A decorrere dall'anno 2013, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995 da soggetti esercenti attività commerciali, si applicano le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012 e i premi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta è applicata a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 ed è versata, nella misura del 60 per cento, entro il 16 febbraio 2013; la residua parte è versata, a partire dal 2014, in quattro rate. annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta può essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della predetta riserva. 509. Nel sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della. tariffa. allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 642, dopo le parole «e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200» sono inserite le seguenti: «, nonché, a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.» 510. All'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, converito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni». 511. Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche nonché tra gli attivi delle gestioni separate delle imprese di assicurazione anche i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni. 512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, nonché a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente del 15 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per il periodo di imposta 2015, nonché del 30 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2016. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma. 513. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. 514. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. 515. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La dotazione annua del predetto fondo è di 188 milioni di euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 516. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale. L'estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al primo periodo non può essere superiore a quella indicata nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 517. Per l'anno 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 15 per cento. A decorrere dal 1º gennaio 2015 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 23 per cento. Limitatamente all'anno 2013 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 10 per cento. 518. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 13, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»; b) al comma 15-bis: 1) le parole: «Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati,» sono soppresse; 2) i periodi secondo e sesto sono soppressi; c) dopo il comma 15-bis è inserito il seguente: «15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 del presente articolo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»; d) al comma 17, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»; e) al comma 18, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»; f) al comma 20, al primo periodo, le parole: «il 2011 e» e, al secondo periodo, le parole: «detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni» sono soppresse; g) al comma 22, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»; h) al comma 23, le parole: «, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento» sono soppresse. 519. I versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero effettuati per l'anno 2011 in conformità al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012, ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e 22 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificati dal comma 518 del presente articolo. 520. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, primo comma, numero 4), il primo periodo è sostituito dal seguente: «le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli»; b) all'articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma». 521. Le disposizioni di cui al comma 520 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013. 522. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) al comma 2, le parole: «a euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.500»; 2) al comma 4, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500»; 3) al comma 4-bis, le parole: «di euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 2.500»; b) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500». 523. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari a 2 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui all'articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994. Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita, all'Autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari a 0,17 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982; entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994; una quota pari a 0,98 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e delle entrate di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 524. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-octies) è aggiunta la seguente: «i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»; b) all'articolo 78, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies).». 525. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l'AGEA procede alla riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società»; b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: «10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni, sono effettuate dall'AGEA, che a tal fine si avvale del Corpo della guardia di finanza. Il personale di quest'ultimo esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione. 10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado». 526. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012 e 2013»; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014». 527. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere. 528. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527. 529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile. 529-bis. I commi 527, 528 e 529 non si applicano ai crediti iscritti a ruolo costituiti da risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione. 530. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014», le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: « 1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015». 531. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2024, N. 110. 532. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2024, N. 110. 533. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2024, N. 110. 533-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2024, N. 110. 534. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2024, N. 110. 535. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2024, N. 110. 536. Nel comma 6 dell'articolo 23-quinques del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «la direzione della giustizia tributaria e» sono soppresse; b) le parole «sono trasferite» sono sostituite dalle seguenti «è trasferita»; c) le parole «gli attuali titolari» sono sostituite dalle seguenti «l'attuale titolare»; d) le parole da «,direzione legislazione» fino a «ad esercitare» sono sostituite dalla seguente «esercita»; e) le parole «coordinamento della» sono soppresse. 537. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200. 538. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200. 539. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200. 539-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200. 540. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200. 541. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200. 542. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200. 543. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200. 544. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200. 545. La lettera gg-quinquies) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogata. 546. Dalle disposizioni di cui ai commi da 537 a 544 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 547. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «demaniali marittimi» sono inserite le seguenti: «, lacuali e fluviali»; dopo le parole: «turistico ricreative» sono inserite le seguenti «e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto». 548. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decretolegge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. 549. Alla lettera b) dell'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013» e le parole: «per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014». 550. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2013-2015 restano determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 551. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 552. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge. 553. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 552, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. 554. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 555. Al comma 7 dell'articolo 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole «a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2014». 556. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3.1 Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche al comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4, del 7 gennaio 2010. 3.2 Per il comune di cui al comma 3.1 non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato sugli immobili di proprietà dei comuni di cui all'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 4, comma 5, lettera g), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e non si applica il comma 17, del medesimo articolo. 3.3 Il comune di cui al comma 3.1 può esentare dalla tassa per l'occupazione dispazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione». 557. In relazione alle ulteriori attività conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è integrata di 1,3 milioni di euro per l'anno 2013. 558. All'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». 559. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e al comma 2 lettera b), del medesimo articolo 17-undecies, le parole «35» sono sostituite dalle parole «25». 560. I commissari delegati per la gestione, di contesti emergenziali, i commissari del, Governo cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e al decreto legislativo 31 marzo 1998,, n. 112, nonché i commissari straordinari. regionali, assicurano, sui siti istituzionali delle rispettive strutture o, in mancanza,. sui siti istituzionali delle amministrazioni che hanno proceduto al commissariamento, la tempestiva pubblicazione degli atti e dei documenti relativi alle deliberazioni assunte, nonché la situazione aggiornata dei rapporti contrattuali, delle risorse stanziate, di quelle impegnate, trasferite ed erogate per gli interventi adottati nell'esercizio delle loro funzioni. 561. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 26 giugno 2013 (in G.U. 28/06/2013, n. 150) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all'art. 1, comma 390, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, puo' essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2013".
  • Il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2013, n. 85, ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' prorogato al 31 dicembre 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno 2013 e' assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno".
  • Il D.P.C.M. 19 giugno 2013 (in G.U. 01/08/2013, n. 179) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In applicazione dell'art. 1, comma 394, della legge n. 228 del 2012, il termine prorogato al 30 giugno 2013 dall'art. 1, comma 389, della medesima legge n. 228 del 2012 per la conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, puo' essere prorogato fino al 30 settembre 2013. Il termine per la conclusione dei lavori di ciascuna commissione e' stabilito con decreto direttoriale, nel rispetto del termine di cui al primo periodo, tenendo conto delle domande presentate dai candidati all'abilitazione nel corrispondente settore concorsuale". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che la suindicata modifica ha effetto dal 1° luglio 2013.
  • Il Decreto 7 agosto 2013 (in G.U. 07/09/2013, n. 210) ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Per gli anni 2013 e 2014, sono ridotte, per un ammontare complessivamente pari a 1.000 milioni di euro, le risorse per il patto di stabilita' verticale incentivato di cui all'art. 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'art. 1-bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35".
  • Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto la modifica del comma 235 del presente articolo con l'art. 11, comma 3, lettere a) e b), e, successivamente, con l'art. 11-bis, comma 4, lettere a) e b), ha parzialmente sovrascritto le modifiche precedentemente apportate.
  • Il D.P.C.M. 26 settembre 2013 (in G.U. 15/10/2013, n. 242) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In applicazione dell'art. 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il termine di cui all'art. 1, comma 389, primo periodo, della medesima legge n. 228 del 2012, per la conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, puo' essere ulteriormente prorogato fino al 30 novembre 2013. Il termine per la conclusione dei lavori di ciascuna commissione e' stabilito con decreto direttoriale, nel rispetto del termine di cui al primo periodo, tenendo conto delle domande presentate dai candidati all'abilitazione nel corrispondente settore concorsuale". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la suindicata modifica ha effetto dal 1° ottobre 2013.
  • Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 9) che "L'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpreta nel senso che le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato possono essere effettuate, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di €. 272.000,00 e della vigente dotazione organica, a decorrere dall'anno 2013, mediante il conferimento della qualifica di avvocato dello Stato ai procuratori dello Stato con anzianita' di servizio di otto anni nella qualifica, previo giudizio di promovibilita' e secondo l'ordine di merito".
  • La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 222) che il termine del 30 aprile 2013 di cui al comma 86 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2014; - (con l'art. 1, comma 325) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonche' di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2014"; - (con l'art. 1, comma 407) che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 515 del presente articolo e' soppressa a decorrere dall'anno 2015; - (con l'art. 1, comma 408) che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 139 del presente articolo e' soppressa; - (con l'art. 1, comma 418) che "In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 del sistema universitario, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2013"; - (con l'art. 1, comma 441) che le gestioni commissariali disposte in applicazione comma 115, terzo periodo, del presente articolo cessano il 30 giugno 2014; - (con l'art. 1, comma 498) che i commi 450 e 450-bis del presente articolo cessano di avere efficacia a decorrere dall'esercizio 2014; - (con l'art. 1, comma 504) che il comma 463 del presente articolo e' abrogato a decorrere dall'esercizio 2014.
  • Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 14 giugno - 20 luglio 2016, n. 188 (in G.U. 1ª s.s. 27/7/2016, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 729 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (che ha disposto la modifica del comma 380, alinea e lettere b), c) ed h), del presente articolo) "nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia".
  • Il D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6, ha disposto (con l'art. 1, comma 6-quater) che "Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il divieto di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, per l'anno 2014, limitatamente alle sole vetture destinate all'attivita' ispettiva e di controllo, non si applica alle amministrazioni statali di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, subordinatamente alla verifica dell'indisponibilita' di cessione all'amministrazione richiedente di autovetture presenti nei depositi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione Campania".
  • Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2014".
  • Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto: - (con l'art. 46, comma 7) che "Il complesso delle spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario, di cui al comma 449-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, e' ridotto per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, tenendo conto degli importi determinati ai sensi del comma 6"; - (con l'art. 47, comma 8) che "I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il fondo di solidarieta' comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ridotto di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017"; - (con l'art. 50, comma 9-bis) che "Le risorse di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinate ad incrementare i contributi spettanti alle unioni e alle fusioni di comuni per il triennio 2014-2016, iscritte sul fondo di solidarieta' comunale, sono assegnate al fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali".
  • La L. 10 ottobre 2014, n. 147 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 2) che al comma 235 del presente articolo "gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 198 milioni di euro per l'anno 2016, 380 milioni di euro per l'anno 2017, 495 milioni di euro per l'anno 2018, 240 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020"; - (con l'art. 1, comma 4) che al comma 235 del presente articolo "gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 61 milioni di euro per l'anno 2016, 42 milioni di euro per l'anno 2017, 23 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019"; - (con l'art. 2, comma 6) che "I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 355 milioni di euro per l'anno 2017, 303 milioni di euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo"; - (con l'art. 4, comma 2) che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 235, primo periodo, del presente articolo "e' incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2014, 67 milioni di euro per l'anno 2017, 215 milioni di euro per l'anno 2018 e 43 milioni di euro per l'anno 2019".
  • Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto: - (con l'art. 42, comma 5) che "Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 9 giugno 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Siciliana, l'obiettivo di patto di stabilita' interno della regione Siciliana, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' determinato in 5.786 milioni di euro per l'anno 2014 e in 5.665 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. I predetti obiettivi, per gli anni 2014-2017, possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale. Per gli anni 2014-2017 non si applica alla regione Siciliana quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Dai predetti obiettivi sono escluse le sole spese individuate dal citato Accordo del 9 giugno 2014"; - (con l'art. 42, comma 9) che "Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 21 luglio 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Sardegna, l'obiettivo di patto di stabilita' interno della regione Sardegna, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' determinato in 2.696 milioni di euro per l'anno 2014. Dall'obiettivo 2014 sono escluse le sole spese previste dalla normativa statale vigente e le spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia s.p.a."; - (con l'art. 42, comma 10) che "A decorrere dal 2015 alla regione Sardegna non si applicano il limite di spesa di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228 e le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n.228"; - (con l'art. 42, comma 11) che "Non si applica alla regione Sardegna quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228".
  • La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 331) che, al fine di contribuire al mantenimento della continuita' didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, la sostituzione del comma 59 del presente articolo decorre dal 1º settembre 2015; - (con l'art. 1, comma 408) che "Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 fra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'obiettivo di patto di stabilita' interno di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' determinato per la regione Trentino-Alto Adige in 32 milioni di euro per l'anno 2014 e in 34,275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento in - 65,85 milioni di euro per l'anno 2014 e in - 78,13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 65,457 milioni di euro per l'anno 2014 e in 127,47 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017"; - (con l'art. 1, comma 409) che "Non si applica alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano quanto disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228"; - (con l'art. 1, comma 435) che "La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015"; - (con l'art. 1, comma 460) che "L'articolo 1, commi da 448 a 466, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilita' interno cessano di avere applicazione per le regioni a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno nel 2014"; - (con l'art. 1, comma 517) che "Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 di cui al comma 512, l'obiettivo del patto di stabilita' interno della regione Friuli Venezia Giulia di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e al comma 155 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' determinato in 4.980,07 milioni di euro per l'anno 2014, in 4.797,61 milioni di euro per l'anno 2015, in 4.807,61 milioni di euro per l'anno 2016 e in 4.797,61 milioni di euro per l'anno 2017"; - (con l'art. 1, comma 518) che "Negli anni dal 2014 al 2017 non si applica alla regione Friuli Venezia Giulia quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228". Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 3, comma 13) che le agevolazioni previste dal presente articolo, commi da 95 a 97, cessano alla data del 31 dicembre 2014.
  • Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2015". Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 10, comma 12-sexiesdecies) che "La disapplicazione della sanzione di cui al quinto periodo della lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, opera per le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno anche nell'anno 2014. La predetta disapplicazione opera anche nei confronti delle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilita' interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, una quota dell'obiettivo del patto di stabilita' superiore al 50 per cento dello stesso, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate del titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanita', e del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile".
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 11 febbraio - 28 maggio 2015, n. 94 (in G.U. 1a s.s. 03/06/2015, n. 22), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nella parte in cui non include tra i creditori che sono soddisfatti nei limiti e con le modalita' ivi indicati anche i titolari di crediti da lavoro subordinato.
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 8 giugno - 1° luglio 2015, n. 125 (in G.U. 1ª s.s. 8/7/2015, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste".
  • La L. 13 luglio 2015, n. 107, nel modificare l'art. 1, comma 331, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 134) che la sostituzione del comma 59 del presente articolo non si applica nell'anno scolastico 2015/2016.
  • La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 478-bis) che le disposizioni recate dal comma 460 si applicano anche alla Regione Sardegna. Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, ha disposto (con l'art. 8-bis, comma 1) che "Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'accordo sottoscritto il 21 luglio 2015 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Valle d'Aosta, l'obiettivo del patto di stabilita' interno della regione Valle d'Aosta di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e' determinato in 701,242 milioni di euro per l'anno 2015".
  • La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 263) che "A seguito dell'attivita' di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia indicate nell'alinea del comma 265 resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio e' da ritenersi conclusa, i complessivi importi indicati al quarto periodo dell'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono cosi' rideterminati: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.380,0 milioni di euro per l'anno 2016, 2.051,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.340,3 milioni di euro per l'anno 2018, 583,3 milioni di euro per l'anno 2019, 294,1 milioni di euro per l'anno 2020, 138,0 milioni di euro per l'anno 2021, 73,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 146.166 soggetti. Per effetto delle rideterminazioni di cui al primo periodo del presente comma, ai maggiori oneri pari a 122,1 milioni di euro per l'anno 2020, 89,0 milioni di euro per l'anno 2021, 69,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 86,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 69 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del presente comma e' effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 e' incrementata di 497 milioni di euro per l'anno 2016, 369,9 milioni di euro per l'anno 2017, 79,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 72,7 milioni di euro per l'anno 2019"; - (con l'art. 1, comma 270) che "all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 263, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.593 milioni di euro per l'anno 2016, 2.438,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.676,3 milioni di euro per l'anno 2018, 841,3 milioni di euro per l'anno 2019, 465,1 milioni di euro per l'anno 2020, 245 milioni di euro per l'anno 2021, 114 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 172.466 soggetti"; - (con l'art. 1, comma 271) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e' altresi' incrementata, sulla base dei risparmi accertati ai sensi del comma 263 per gli anni 2013 e 2014 ammontanti a complessivi 485,8 milioni di euro, nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022"; - (con l'art. 1, comma 272) che "Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 263 a 270 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi dei commi 263 e 271, e' ridotta di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 215,7 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023"; - (con l'art. 1, comma 273) che "Ai fini del concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste dalla presente legge, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, e' ridotta di 124 milioni di euro per l'anno 2016"; - (con l'art. 1, comma 281) che "Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi della presente legge, e' ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di euro per l'anno 2017"; - (con l'art. 1, comma 289, lettera a)) che "l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, e' ridotta di 58 milioni di euro per l'anno 2018"; - (con l'art. 1, comma 763) che "In considerazione delle particolari condizioni geopolitiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio del franco svizzero, e' attribuito al medesimo comune un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2016. Per l'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, da ripartire sulla base dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3) della lettera b) del medesimo comma 380-ter, e' ridotta di 9 milioni di euro".
  • Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2016". Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Per l'anno 2016 gli enti locali sono esclusi dal divieto di cui al citato articolo 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012".
  • La Corte Costituzionale con sentenza 18 aprile - 20 maggio 2016, n. 108 (in G.U. 1ª s.s. 25/05/2016, n. 21) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore".
  • Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il pagamento della rata dei finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in scadenza il 30 giugno 2016, e' differito per pari importo al 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020". Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il Presidente della Regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a parziale compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla Regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, e' attribuito alla medesima regione l'importo di 70 milioni di euro nell'anno 2016. Conseguentemente, per l'anno 2016, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' incrementato di 70 milioni".
  • La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 212) che "A seguito dell'attivita' di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, nonche' dall'articolo 1, commi da 265 a 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio e' da ritenere conclusa nonche' a quanto stabilito dal comma 213 del presente articolo, i complessivi importi indicati al quarto periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 sono rideterminati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.796,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.270,6 milioni di euro per l'anno 2018, 734,8 milioni di euro per l'anno 2019, 388,1 milioni di euro per l'anno 2020, 194,8 milioni di euro per l'anno 2021, 103,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 9,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 137.095 soggetti. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del presente comma e' effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 e' incrementata di 641,85 milioni di euro per l'anno 2017, di 405,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 106,54 milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,48 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023"; - (con l'art. 1, comma 218) che "all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 212 del presente articolo, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.933,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.575,6 milioni di euro per l'anno 2018, 1.102,8 milioni di euro per l'anno 2019, 721,1 milioni di euro per l'anno 2020, 455,8 milioni di euro per l'anno 2021, 274,5 milioni di euro per l'anno 2022, 81,9 milioni di euro per l'anno 2023, 21 milioni di euro per l'anno 2024, 9 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 167.795 soggetti"; - (con l'art. 1, comma 219) che "Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 214 a 218 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata anche ai sensi del comma 212 del presente articolo, e' ridotta di 134 milioni di euro per l'anno 2017, di 295 milioni di euro per l'anno 2018, di 106,54 milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 57,10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 54 milioni di euro per l'anno 2023"; - (con l'art. 1, comma 448) che "A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e' stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso".
  • Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2017".
  • Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64 ha disposto (con l'art. 37, comma 11) che "All'articolo 1, comma 59, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo le parole: «alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107»".
  • La L. 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 1, comma 448) che "La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e' stabilita in euro 6.197.184.364,87 per l'anno 2017 e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso". Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, nel modificare l'art. 1, comma 448 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, comma 1-ter) che la suindicata modifica trova applicazione con riferimento al Fondo di solidarieta' comunale relativo agli anni 2018 e successivi.
  • Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della predetta legge n. 232 del 2016, sono corrispondentemente rideterminati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2017, 1.438,0 milioni di euro per l'anno 2018, 914,1 milioni di euro per l'anno 2019, 540,2 milioni di euro per l'anno 2020, 316,0 milioni di euro per l'anno 2021, 189,8 milioni di euro per l'anno 2022, 63,6 milioni di euro per l'anno 2023, 27,8 milioni di euro per l'anno 2024, 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo complessivo in 153.389 soggetti".
  • La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, all'esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale prima del 13 ottobre 2011. Il riferimento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca, contenuto nei medesimi articoli, deve intendersi relativo al giudice del luogo che ha disposto la confisca nel processo penale di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale".
  • Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 10 gennaio - 10 febbraio 2023 n. 18, (in G.U. 1ª s.s. 15/02/2023, n. 7), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 1 della L. 17 ottobre 2017, n. 161, nella parte in cui modifica l'art. 1, commi 199 e 205 della L. 24 dicembre 2012, n. 228.
  • La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 815) che "A decorrere dall'anno 2018 alla regione Friuli Venezia Giulia non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228". Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2018".
  • Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2019".
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 5 dicembre 2018 - 27 febbraio 2019, n. 26 (in G.U. 1ª s.s. 6/3/2019, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», limitatamente alle parole «muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione,» e «Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che: a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene; b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a).»".
  • Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2020".
  • La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 536) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata con legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' ridotta, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro"; - (con l'art. 1, comma 795) che "In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni e' ridotto a sessanta giorni". La L. 27 dicembre 2019, n. 160, nel modificare l'art. 1, comma 448 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 848) che "La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024"; - (con l'art. 1, comma 850) che "A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui ai commi da 738 a 783".
  • Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (107, comma 1) che "Tenuto conto di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa e' incrementata, per l'anno 2020, dell'importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalita' originarie del fondo di solidarieta' comunale. All'onere di cui al presente comma, pari a 400 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265".
  • Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2021".
  • La L. 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 448) che "La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e' stabilita in euro 6.197.184.364,87 per l'anno 2017, in euro 6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 , in euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513.365 per l'anno 2021, in euro 6.855.513.365 per l'anno 2022, in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l'anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l'anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l'anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso".
  • Il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che gli effetti della convenzione prevista dal comma 211 dell'art. 1, ove non gia' scaduta, cessano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L.
  • Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2022".
  • La L. 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 448) che "La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e' stabilita in euro 6.197.184.364,87 per l'anno 2017, in euro 6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513.365 per l'anno 2021, in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso".
  • Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2023".
  • Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2024".
  • La L. 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dalla L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto (con l'art. 1, comma 448) che "La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e' stabilita in euro 6.197.184.364,87 per l'anno 2017, in euro 6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513.365 per l'anno 2021, in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso".
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