Art. 1

LEGGE 20 dicembre 2012, n. 238

In vigore dal 10 gen 2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Finalità 1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, sostiene e valorizza i festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-12-20;238#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo