Art. 1
LEGGE 20 dicembre 2012, n. 238
In vigore dal 10 gen 2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Finalità
1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, sostiene e valorizza i festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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