Art. 1
In vigore dal 8 dic 2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
1. Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012, non convertite in legge.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 dicembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-12-07;213#art-1