Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 11 gen 2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-11-29;239#art-1