Art. 10

Clausola di invarianza

In vigore dal 23 ott 2012
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° ottobre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Severino, Ministro della giustizia Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Severino
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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-rd-10

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Clausola di invarianza (Art. 10 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo