Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 11 ott 2012
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2012-09-25;173#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10, fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo