Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 29 lug 2012
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del Trattato stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-07-23;114#art-2