Art. 11

Misure per ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati alla politica

In vigore dal 24 lug 2012
1. All', terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «cinquemila». 2. All', comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: «superiore ad euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiore all'importo di cui all', terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni». 3. All' della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione»; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3». 4. All'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, nella sezione «Conto economico», alla lettera A) (Proventi gestione caratteristica), numero 4) (Altre contribuzioni), dopo la voce «b) contribuzioni da persone giuridiche» è inserita la seguente voce: «b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici».
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