Art. 11

LEGGE 6 luglio 2012, n. 96

In vigore dal 24 lug 2012
Misure per ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati alla politica 1. All', terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «cinquemila». 2. All', comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: «superiore ad euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiore all'importo di cui all', terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni». 3. All' della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione»; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3». 4. All'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, nella sezione «Conto economico», alla lettera A) (Proventi gestione caratteristica), numero 4) (Altre contribuzioni), dopo la voce «b) contribuzioni da persone giuridiche» è inserita la seguente voce: «b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici».
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LEGGE 6 luglio 2012, n. 96 (Art. 11 Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.) — Testo vigente | Portale Normativo