Protocollo

Art. 5

In vigore dal 1 lug 2012
La Regione Piemonte autorizza, ai sensi della convenzione con il Consorzio, citata in premessa, la stipula di un contratto con la Fondazione per l'uso degli spazi assegnati, a partire dal l° gennaio 1995, per la durata di 10 Anni. Il contratto sarà rinnovato con modalità da ridefinirsi per i successivi periodi. Nel contratto dovranno essere regolamentati i termini per gli oneri derivanti dalle spese di riscaldamento, utenze varie, pulizia, manutenzione ordinaria, servizi gestionali dell'area nonché precisati le condizioni di utilizzo degli spazi e dei servizi comuni del complesso (sala convegni, sale riunioni, foresteria, ristorante, parco, parcheggi, ecc.), le relative tariffe e quant'altro si rendesse necessario per la definizione dei rapporti. Preso atto delle necessità espresse dalla Fondazione, il Consorzio, d'intesa con l'Amministrazione Regionale, opererà al fine di garantire l'ospitalità ad un primo nucleo di massimo 25 persone, a partire dal mese di luglio 1994, anche ricorrendo a soluzione provvisoria.
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Art. 5 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010. — Testo vigente | Portale Normativo