Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 29 giu 2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di istruzione media, diversificata e professionale per il proseguimento degli studi di istruzione superiore, tra i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Bolivariana del Venezuela, sottoscritto a Caracas il 27 luglio 2007.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-06-05;88#art-1