AttoParte PRIMA

Art. 2

In vigore dal 3 mar 2012
Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano la Croazia e si applicano in tale Stato alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto. Qualora i rappresentanti dei governi degli Stati membri abbiano convenuto modifiche dei trattati originari in virtù dell', paragrafo 4, TUE dopo la ratifica del trattato di adesione da parte della Croazia e tali modifiche non siano entrate in vigore entro la data di adesione, la Croazia ratifica dette modifiche in conformità delle proprie norme costituzionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-02-29;17#art-a-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo