Accordo›Titolo III
Art. 27
Scadenza
In vigore dal 17 feb 2012
Scadenza
1. Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato.
2. Ciascuna parte contraente può in qualsiasi momento dare preavviso scritto, attraverso i canali diplomatici, all'altra parte contraente della sua decisione di mettere fine al presente accordo. Detto preavviso deve essere comunicato simultaneamente all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile. Il presente accordo cessa alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che:
a) detto preavviso non venga ritirato di comune accordo dalle parti contraenti prima della fine di tale periodo; oppure
b) la parte contraente che non ha dato il preavviso per la cessazione richieda un periodo più lungo, ma non superiore a 18 mesi, per garantire che possa essere adeguatamente negoziato il regime applicabile successivamente ai servizi aerei tra i rispettivi territori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-02-02;8#art-a-27