Art. 4

LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3

In vigore dal 29 feb 2012
Modifiche all'articolo 629 del codice penale 1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 4.000»; b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000». Note all': Si riporta il testo dell'articolo 629 del Codice penale, come modificato dalla presente legge: "Art. 629. Estorsione. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000; La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente .".
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LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 (Art. 4 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.) — Testo vigente | Portale Normativo