Capo II
Art. 24
Disposizioni finali
In vigore dal 17 gen 2012
1. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli della legge 4 giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti legislativi sono sempre trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all' della medesima legge.
2. Il decreto legislativo di cui all' è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 dicembre 2011
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Visto, il Guardasigilli: Severino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-12-15;217#art-24