Art. 11

Programmazione della ricerca e premialità

In vigore dal 1 gen 2012
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicura la coerenza dei piani e progetti di ricerca e di attività proposti dagli enti pubblici di ricerca vigilati con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca, anche in sede di ripartizione della quota del 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario dei predetti enti di ricerca, preordinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti medesimi.
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urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183#art-11

In sintesi

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha il compito di verificare che i piani e i progetti degli enti pubblici di ricerca vigilati siano coerenti con il Programma nazionale della ricerca. Questa valutazione di coerenza viene svolta anche quando si distribuisce una determinata quota del fondo ordinario, pari al 7 per cento. Tale quota è espressamente destinata a finanziare a titolo premiale specifici programmi e progetti, che possono essere presentati anche in collaborazione tra più enti.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire che l'attività e i progetti degli enti di ricerca siano allineati agli obiettivi nazionali e a incentivare le iniziative più meritevoli attraverso una specifica quota premiale.

A chi si applica

Si applica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e agli enti pubblici di ricerca da esso vigilati.

Esempio pratico

Un ente pubblico di ricerca presenta un progetto scientifico congiuntamente a un altro istituto per accedere a risorse aggiuntive. Il Ministero valuta se il progetto rispetta gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca prima di assegnare i fondi a valere sulla quota premiale del 7 per cento.

Adempimenti e conseguenze

Il Ministero deve assicurare la coerenza dei piani e progetti di ricerca e attività con il Programma nazionale della ricerca in sede di assegnazione delle risorse.

Domande frequenti

A quanto ammonta la quota destinata al finanziamento premiale?La quota è pari al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario degli enti pubblici di ricerca vigilati.
Quale criterio guida la ripartizione dei fondi premiali?La ripartizione richiede la coerenza dei piani e dei progetti proposti dagli enti con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca.
I progetti possono essere presentati da più enti insieme?Sì, il testo prevede espressamente che i programmi e i progetti finanziabili a titolo premiale possano essere anche congiunti.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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