Art. 11
Programmazione della ricerca e premialità
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2011-11-12;183#art-11
Programmazione della ricerca e premialità
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183#art-11
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha il compito di verificare che i piani e i progetti degli enti pubblici di ricerca vigilati siano coerenti con il Programma nazionale della ricerca. Questa valutazione di coerenza viene svolta anche quando si distribuisce una determinata quota del fondo ordinario, pari al 7 per cento. Tale quota è espressamente destinata a finanziare a titolo premiale specifici programmi e progetti, che possono essere presentati anche in collaborazione tra più enti.
La norma mira a garantire che l'attività e i progetti degli enti di ricerca siano allineati agli obiettivi nazionali e a incentivare le iniziative più meritevoli attraverso una specifica quota premiale.
Si applica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e agli enti pubblici di ricerca da esso vigilati.
Un ente pubblico di ricerca presenta un progetto scientifico congiuntamente a un altro istituto per accedere a risorse aggiuntive. Il Ministero valuta se il progetto rispetta gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca prima di assegnare i fondi a valere sulla quota premiale del 7 per cento.
Il Ministero deve assicurare la coerenza dei piani e progetti di ricerca e attività con il Programma nazionale della ricerca in sede di assegnazione delle risorse.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.