Art. 11

Programmazione della ricerca e premialità

In vigore dal 1 gen 2012
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicura la coerenza dei piani e progetti di ricerca e di attività proposti dagli enti pubblici di ricerca vigilati con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca, anche in sede di ripartizione della quota del 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario dei predetti enti di ricerca, preordinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti medesimi.
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urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183#art-11

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Programmazione della ricerca e premialità (Art. 11 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012).) — Testo vigente | Portale Normativo