Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 24 nov 2011
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;194#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.) — Testo vigente | Portale Normativo