Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 8 giu 2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-05-13;80#art-1