Art. 3
LEGGE 13 maggio 2011, n. 77
In vigore dal 16 giu 2011
Procedure di commercializzazione
1. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diversi. È consentita l'eventuale aggiunta, in quantità percentualmente limitata definita dal decreto di cui all', di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi.
2. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere distribuiti lungo l'intera filiera distributiva o mediante distributori automatici, purchè siano rispettati i parametri stabiliti dal decreto di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2011-05-13;77#art-3