Art. 3
Assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia
In vigore dal 2 feb 2011
1. Il seggio supplementare del Parlamento europeo, spettante all'Italia fino al termine della legislatura 2009-2014, è assegnato in conformità all', paragrafo 2, lettera b), del Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, come sostituito dal Protocollo di cui all' della presente legge, mediante l'utilizzazione dei risultati delle elezioni svoltesi il 6 e il 7 giugno 2009.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-01-14;2#art-3