Titolo III
Art. 18
Chiamata dei professori
In vigore dal 8 ago 2026
1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
a-bis) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un curriculum recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard definito con il decreto di cui all', comma 1;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall', comma 8, di studiosi in possesso dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare individuati ai sensi dell' per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all' previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri:
1) un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui alla lettera b);
2) quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all' relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
3) ove il bando di concorso individui uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore;
4) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3);
b-ter) al fine di garantire un'opportuna rotazione nella partecipazione alle commissioni giudicatrici di cui alla lettera b-bis), integrazione dei criteri di cui alla medesima lettera con i seguenti:
1) in deroga alla disciplina generale, per i gruppi scientifico-disciplinari individuati ai sensi dell', comma 4, tre componenti, dei quali uno individuato ai sensi della lettera b-bis), numero 1), e due sorteggiati con le medesime modalità previste alla lettera b-bis), numero 2);
2) per i soli gruppi scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui al numero 1), esclusione dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono stati componenti di una commissione giudicatrice per la chiamata di professori o ricercatori relativa al medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all' e alla stipulazione dei contratti di cui all' e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;
d) verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b), valutazione delle modalità di svolgimento della didattica nonché valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
d-bis) discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonché delle esperienze didattiche dei candidati; svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso;
d-ter) fermo restando che la proposta di chiamata spetta al dipartimento di cui alla lettera e), previsione che la commissione giudicatrice concluda i propri lavori indicando il candidato più meritevole;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l'attribuzione dei contratti di cui all', di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all', comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all', comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall', comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all' possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all', comma 3.
4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quarto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all', comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui all', comma 5-bis. I docenti di cui all', comma 11, contribuiscono al raggiungimento della quota di cui al periodo precedente.
4-bis. Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al comma 1, riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all', comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quelle riferite alle categorie protette.
4-ter. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare ovvero dei corrispondenti requisiti individuati ai sensi dell' per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale.
4-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee guida per la valutazione svolta dall'ANVUR, dopo tre anni dalla presa di servizio, dei vincitori delle procedure effettuate ai sensi del presente articolo, nonché degli , commi 5-bis e 5-ter, e 24, ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialità e autonomia responsabile.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
b) ai titolari dei contratti di ricerca di cui all', degli incarichi post-doc di cui all' nonché degli incarichi di ricerca di cui all';
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;
d) ai professori a contratto di cui all';
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le università e a soggetti esterni purchè in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.
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